Art. 5.
(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono inserite le seguenti: «, e per il delitto previsto dall'articolo 452-ter del codice penale,».